Disposizione testamentaria dell’usufrutto universale: tra legato in sostituzione di legittima e cautela sociniana

    27 settembre 2024

    Il contributo pone a confronto le diverse figure del legato in sostituzione di legittima e del lascito eccedente la porzione disponibile nell'ambito di una più ampia analisi della disposizione testamentaria avente a oggetto l'usufrutto universale.

    Il lascito dell'usufrutto universale in un più ampio confronto normativo

    Nell'affrontare la più ampia tematica della disposizione testamentaria avente a oggetto l'usufrutto universale, la giurisprudenza si è occupata di porre a confronto le diverse figure del legato in sostituzione di legittima e del lascito eccedente la porzione disponibile (si veda Cass. n. 28962/2023).

    Invero, se da un lato appare ormai consolidato l'orientamento che qualifica il lascito dell'usufrutto generale nei termini di un legato (Cass. n. 13868/2018), dall'altro lato, occorre sottolineare che qualora esso sia disposto in favore di un legittimario, non è detto che sia necessariamente un legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c.

    Si impone pertanto l'esigenza di un'accurata analisi della volontà testamentaria sul presupposto che l'intenzione del testatore di tacitare il legittimario con un legato non deve esprimersi necessariamente attraverso formule tipiche o con l'uso dell'espressione “legato in sostituzione”, né è richiesto che si preveda espressamente l'alternativa, per l'onorato, tra il legato e il titolo di erede.

    La disposizione testamentaria avente natura di legato in sostituzione di legittima

    Con riguardo alla qualificazione della disposizione testamentaria quale legato in sostituzione di legittima, è sufficiente che risulti, in modo chiaro e non equivoco, che il testatore intendeva attribuire a titolo particolare un bene o un diritto sull'eredità: assume dunque piena centralità l'intenzione del testatore di soddisfare interamente mediante l'attribuzione patrimoniale i diritti del legittimario.

    Così, se accettata, l'attribuzione esaurisce le ragioni ereditarie del medesimo (Così Cass. n. 30082/2019; Cass. n. 824/2014; Cass. n. 18583/2011; Cass. n. 5232/1998).

    In questo senso, la giurisprudenza sembra aderire alla tesi secondo la quale il legato sostitutivo è essenzialmente qualificato dalla volontà negativa di escludere il legittimario dall'eredità, manifestata mediante l'istituzione ex asse di altre persone.

    Il legittimario destinatario del legato sostitutivo, non essendo chiamato all'eredità, si trova nella condizione del legittimario preterito. Egli diviene erede solo con il felice esperimento dell'azione di riduzione, che è subordinata al rifiuto del legato.

    Come ogni altro legato, anche quello in sostituzione di legittima si acquista automaticamente ipso iure al momento dell'apertura della successione senza bisogno di accettazione.

    L'accettazione è invece necessaria solo al fine di rendere definitivo l'acquisto già prodottosi.

    Pertanto, la volontà del legatario, nel legato in sostituzione di legittima, assume rilievo solo se si manifesta nel senso negativo della rinuncia. Rinuncia che deve essere effettuata in forma scritta qualora abbia ad oggetto diritti immobiliari.

    La cautela sociniana

    L'art. 550 c.c. regola l'ipotesi in cui il testatore abbia disposto di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito ecceda quello della porzione disponibile; i legittimari a cui è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa hanno, in questo caso, la possibilità di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà e conseguire la legittima. In quest'ultimo caso il legatario che consegue la disponibile abbandonata non acquista la qualità di erede. La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile. La dottrina ha precisato che il sistema introdotto dalla norma in esame non rientra nel concetto di azione di riduzione, che presuppone una constatazione oggettiva della lesione.

    Il legittimario è, piuttosto, titolare di un diritto potestativo che si attua mediante un negozio giuridico unilaterale, recettizio e non formale, che produce il mutamento dell'oggetto del legato, sostituito ex lege con una quota di beni in piena proprietà (Cass. n. 511/1995).

    In dottrina si è inoltre rilevato che tale disciplina si applica solo al legittimario chiamato all'eredità, se e in quanto l'abbia accettata, infatti, poiché l'esecuzione del testamento spetta all'erede, soltanto al legittimario che rivesta tale qualifica può prospettarsi la scelta se eseguire le disposizioni testamentarie o abbandonare la disponibile per conseguire la legittima.

    Conclusioni

    Alla luce delle specifiche caratteristiche dei due istituti esaminati e della delicatezza con cui occorre tutelare il principio dell'intangibilità della legittima, appare estremamente rilevante l'esatta qualificazione della disposizione testamentaria da parte dell'organo giudicante.

    Basti pensare che nella logica del legato sostitutivo il legatario, se preferisce conseguire il legato, può chiederne l'esecuzione all'erede, mentre nella logica della disciplina di cui all'art. 550 c.c., manifesta analogo intento eseguendo la disposizione.

    In conclusione, pare potersi ritenere che se, da un lato, in mancanza di una chiara volontà del testatore di tacitare l'onorato il legato in favore del legittimario si presume in conto di legittima, dall'altro lato, quando il legato ha ad oggetto l'usufrutto generale, la fattispecie di riferimento, più che quella del legato in conto, debba essere quella di cui all'art. 550 c.c.

    Guida all’approfondimento

    Bianca, Diritto civile, Milano, 2005, 685

    Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2006, 149

    Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, 290

    Cattaneo, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in Tratt. Rescigno, 5, I, Torino, 1997, 454

    Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Tratt. Cicu, Messineo, Milano, 2000, 355