Dispensa del notaioLa dispensa del notaio costituisce una fattispecie di cessazione dall'esercizio della professione notarile. Le cause sono previste dall'art. 31 della legge notarile (l. 16 febbraio 1913, n. 89), in base al quale la dispensa ha luogo nel caso di rinuncia alle funzioni da parte del notaio stesso, o per sopraggiunta sua incapacità naturale, ossia quando il notaio, per debolezza di mente o per infermità (psichica o fisica), non sia più capace di adempiere al suo ufficio, così come nel caso in cui venisse interdetto o inabilitato ai sensi degli artt. 414 e 415 c.c. A queste si aggiunge la cessazione del notaio per raggiunti limiti di età, sancita dopo l'emanazione della legge notarile dalla l. 6 agosto 1926, n. 1365, il cui art. 7 dispone che i notai in esercizio sono dispensati dall'ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di età. La dispensa si distingue dalla decadenza della nomina per il notaio che non abbia compiuto gli adempimenti di legge (art. 30 l. not.) in quanto presuppone che il notaio abbia già iniziato l'esercizio professionale, e si distingue anche dalla rimozione (art. 32 l. not.) perché quest'ultima ha carattere sostanzialmente sanzionatorio, del tutto assente nella dispensa, cui inerisce infatti un connotato fisiologico. La cessazione dall'esercizio per dispensa richiesta del notaio e quella per limiti di età, è dichiarata con decreto dirigenziale del Ministero di giustizia, mentre la cessazione dall'esercizio per infermità (cfr. art. 34 l. not.) è dichiarata, a richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio o del presidente del consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio è iscritto, udito sempre l'interessato, ai sensi degli artt. 152 ss. l. not., ossia secondo le norme del procedimento disciplinare notarile che attribuisce in primo grado la competenza alla Commissione regionale amministrativa di disciplina. Qualunque ne sia la causa, la cessazione del notaio dall'esercizio delle sue funzioni è «prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella Gazzetta Ufficiale, nel giornale degli annunzi giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile. Un esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile» (art. 37 l. not.). Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale al notaio è preclusa la stipula di atti, essendo espressamente stabilita la nullità dell'atto notarile ricevuto da un notaio che abbia cessato dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (art. 58, n. 2, l. not.). Al notaio dispensato è anche precluso l'esercizio delle attività delegate dal giudice dell'esecuzione, in considerazione del fatto che la delega perviene al notaio in quanto pubblico ufficiale, e tale qualifica di pubblico ufficiale, acquisita dal notaio con il decreto di nomina ai sensi dell'art. 1 della l. 6 agosto 1926, n. 1365, perdura sino alla cessazione o dispensa. Si ritiene che il notaio dispensato non possa neppure partecipare a una associazione notarile, sul rilievo che nella legge notarile (art. 82) il ricorso all'associazione sia consentito solo a notai in esercizio. Quanto alla decorrenza della cessazione dal servizio, è stato chiarito che la data di cessazione del notaio non si cristallizza nella data indicata nel decreto, bensì nel momento in cui il notaio, consegnando il sigillo e gli atti, viene cancellato dal ruolo di notaio, ed in ogni caso purché questa cancellazione sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ciò con particolare riferimento alla dispensa su richiesta dello stesso notaio, in considerazione del fatto che in tal caso il consiglio notarile individua un dies a quo d'intesa con il notaio, per consentire a questi di chiudere regolarmente tutte le operazioni in itinere , anche a tutela delle parti. Accade così che, senza vanificare l'avverbio “prontamente” contenuto nell'art. 37 l. not., tra la data del provvedimento di dispensa e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale trascorrano alcuni giorni. Di particolare interesse in materia è l'art. 33 l. not., a tenore del quale i notai dispensati (o rimossi) possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, sempreché siano cessate le cause che hanno dato luogo alla dispensa. Ne discende che la dispensa del notaio può essere provvisoria, salvo naturalmente il caso di dispensa per raggiunti limiti di età, la quale non può che essere definitiva, dal momento che una volta compiuti i 75 anni di età il notaio non può più essere riammesso all'esercizio delle funzioni. Negli altri casi, quindi, il notaio dispensato può rientrare in esercizio. Se la causa della dispensa è stata l'infermità o la debolezza mentale, il notaio può riassumere l'esercizio delle funzioni se lo stato di infermità o di debolezza mentale sia venuto meno, mentre nel caso di dispensa su richiesta dello stesso notaio, egli può rientrare in esercizio se non ha superato i 65 anni, come previsto dall'articolo unico della l. 18 febbraio 1983, n. 45 “ Riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati ”, in base al quale i notai dispensati per rinuncia ai sensi dell'art. 31 l. not., sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di età, e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla l. 30 aprile 1976, n. 197. Prima di questa legge si riteneva che i notai dispensati potessero essere riammessi all'esercizio delle loro funzioni solo partecipando ad un nuovo concorso per esami, e non anche ad un concorso per titoli, in quanto quest'ultimo aveva per oggetto il trasferimento di sede ed era riservato ai notai effettivamente in esercizio (Cons. St., n. 888/1977). Successivamente, dopo l'entrata in vigore della l. n. 45/1983, si è invece affermato che la dispensa per rinuncia ex art. 31 l. not. dalle funzioni notarili incide unicamente sul concreto esercizio di dette funzioni e non sullo status di notaio, che una volta conseguito permane seppure in uno stato di quiescenza. Pertanto la riammissione ex l. n. 45/1983 all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti non corrisponde ad una vera e propria nomina (Cons. St., n. 788/1996), e non possono essere utilizzati i criteri di valutazione previsti per l'entrata in servizio nella carriera di notaio (per la prima volta), poiché la dispensa volontaria costituisce una causa di sospensione dell'esercizio delle funzioni» (Cons. St., n. 1186/1996). Ben potendo il notaio essere riammesso nelle sue funzioni, in ipotesi di dispensa per rinuncia, si è anche ritenuto permanente l'interesse dell'Ordine Notarile alle statuizioni sulle sanzioni disciplinari, non potendosi ritenere cessata la materia del contendere (App. Roma, 26/5/2014). Si è altresì precisato che ai sensi di quanto disposto dalla l. n. 45/1983, «l'amministrazione ha un potere rigidamente vincolato, senza alcuna discrezionalità, dovendo valutare, nell'ambito della domanda alla riammissione in servizio, se il notaio ha compiuto o meno i 65 anni di età, essendo esclusa ogni altra valutazione di merito» (Cons. St., n. 1392/2007; TAR Lombardia Milano, n. 2665/2004). Una volta ottenuto il decreto di riammissione, il notaio può concorrere alle sedi vacanti. La effettiva riammissione nell'esercizio delle funzioni richiede quindi la partecipazione al concorso per trasferimento ai sensi della l. n. 197/1976. Non essendo previste ipotesi di decadenza in caso di mancata tempestiva partecipazione al detto concorso, si ritiene che il riammesso possa decidere di parteciparvi in qualunque momento, sia pur nel rispetto del termine ultimo del compimento del 65° anno di età. Avendo il titolo di notaio, egli parteciperà al concorso per trasferimento in una delle sedi libere e i titoli acquisiti in precedenza gli daranno punteggio come per i notai in esercizio. Prima che risulti vincitore di un concorso per trasferimento tra notai in esercizio, lo status del riammesso per effetto della l. n. 197/1976 è allora quello di soggetto che riveste il titolo di notaio privo ancora di sede. In questa condizione si ritiene che le incompatibilità disegnate dall'art. 2 l.not. non operino, presupponendo esse l'iscrizione a ruolo, cioè la possibilità concreta di esercizio dell'attività notarile. D'altronde finché il notaio non viene iscritto a ruolo, non si saprebbe neppure a chi spetta la competenza territoriale per il procedimento di rimozione. Per motivi analoghi, ossia per l'impossibilità di individuare un'autorità istituzionale territorialmente competente al controllo e alla vigilanza ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, si ritiene che finché il notaio non ottenga l'iscrizione a ruolo, egli non sia soggetto ad uno specifico rapporto con gli organi di categoria, se non in una dimensione astratta, rapportabile all'intera categoria notarile unitariamente intesa e limitatamente alle caratteristiche ideali di quest'ultima. Inoltre, il notaio non ancora iscritto a ruolo si ritiene provvisoriamente assolto dagli obblighi contributivi verso il consiglio notarile, la Cassa nazionale del notariato e il Consiglio nazionale del notariato, trattandosi di obblighi presupponenti il notaio in esercizio. Federica Tresca Nota bibliografica Risposta a quesito n. 100-2007/C, est. G. CASU; Risposta a quesito n. 27-2011/C, est. G. CASU; Risposta a quesito n. 4779, est. G. CASU; Risposta a quesito n. 520-2013/E-I, estt. E. FABIANI - A. RUOTOLO. |